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STATUTO DELL'ENTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
21 febbraio 2008
Statuto dell'Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
(GU n. 99 del 28-4-2008)
PREMESSA
L’Ente
di assistenza
per il personale
dell’Amministrazione
penitenziaria
nasce dalla
trasformazione
dell’Ente
di assistenza
degli orfani
degli appartenenti
al Corpo
degli Agenti
di custodia,
ente morale
eretto nel
1956 per
fornire assistenza
agli orfani
del solo
personale
che contribuiva
a tale ente
con la famosa
quota “pro-orfani”
L’Ente di assistenza è stato istituito dall’art.41 della legge
15.12.1990, n. 395, che gli ha conferito la personalità giuridica di diritto
pubblico.
Pertanto si tratta di un ente pubblico autonomo dall’Amministrazione penitenziaria
al quale la legge conferisce compiti istituzionali e risorse economiche proprie.
L’ente ha iniziato ad operare il 16 dicembre 1991 con la nomina, da parte
dell’allora Ministro di Grazia e Giustizia, di un consiglio di amministrazione
provvisorio, in attesa della emanazione dello Statuto dell’Ente che è stato
emanato con D.P.C.M. 30 aprile 1997.
Lo Statuto dell’Ente è stato modificato con successivo D.P.C.M.
21 febbraio 2008.
La revisione è nata dalla necessità di adeguare ai tempi la normativa
vigente, mediante l’introduzione nel sistema organizzativo di principi
idonei a garantire la maggiore rappresentatività del personale di polizia
penitenziaria e del comparto ministeriale.
Tale problematica era stata posta nel corso della contrattazione per il rinnovo
dell’Accordo Nazionale Quadro e in data 8 luglio 2003 veniva stipulato
un preliminare Protocollo di intesa tra il Capo del Dipartimento e le OO.SS.
rappresentative del Corpo di Polizia penitenziaria. In tale documento il Capo
del Dipartimento, quale presidente dell’ente, assumeva l’impegno
a far sì che il consiglio di amministrazione avviasse l’ iter per
la modifica dello statuto, allo scopo di assicurare, soprattutto in seno al consiglio,
una adeguata ed effettiva rappresentanza del personale di polizia penitenziaria.
Analogo impegno era stato assunto per la modifica del comitato di indirizzo generale.
A tal proposito, si auspicava la rimodulazione della composizione e dei compiti
del predetto organo, al fine di garantire una reale partecipazione delle OO.SS.
correlata al grado di rappresentatività accertato ai sensi delle norme
contrattuali.
Tali intese sono state successivamente recepite dall’art. 14 dell’ ”Accordo
nazionale quadro d’Amministrazione” stipulato il 24.3.2004.
Ecco quindi le novità introdotte dal nuovo Statuto – D.P.C.M. 21
febbraio 2008- in attuazione del citato articolo 14.
L’intervento
riformatore
ha riguardato
la struttura
del comitato
di indirizzo
generale
e del consiglio
di amministrazione,
operando
i necessari
raccordi
normativi
imposti dalle
predette
modifiche.
Con riferimento
alle modifiche
riguardanti
il Comitato
di indirizzo
generale,
occorre precisare
che nel precedente
Statuto il
comitato
era un organo
paritetico
composto
dai rappresentanti
del consiglio
di amministrazione
dell’ente
e da un pari
numero di
rappresentanti
delle OO.SS.
maggiormente
rappresentative,
cioè semplicemente
di cinque
rappresentanti
sindacali.
Tale
limitazione
nel numero
dei componenti
non consentiva
la partecipazione
al comitato
degli esponenti
di tutte
le OO.SS.
maggiormente
rappresentative
del personale
dell’Amministrazione
penitenziaria,
del comparto
sicurezza
e del comparto
ministeri
.
Quindi
l’art.
10 è stato
riformulato
ed è stato
individuato
un organo
di indirizzo
composto
esclusivamente
da rappresentanti
delle OO.SS.,
maggiormente
rappresentative
nell’ambito
dell’Amministrazione
penitenziaria,
presieduto
dal Presidente
dell’ente.
Si è creato,
in tal modo,
un organo
di natura
consultiva
rispetto
a quello
di amministrazione
attiva rappresentato
dal Consiglio
di amministrazione.
Elemento
di raccordo
tra i due
organi -Consiglio
di amministrazione
e Comitato
di indirizzo
generale- è rappresentato
dal Presidente.
Il
risultato è un
organo snello,
fortemente
operativo
e non di
tipo pletorico
ed inutilmente
assembleare.
A
tale organo è affidato
il compito
di proporre
al consiglio
di amministrazione
la programmazione
delle attività dell’ente,
gli obiettivi
strategici
pluriennali
e le rispettive
priorità,
le linee
di indirizzo
per la pianificazione
annuale e
di verificare
i risultati.
Per
il perseguimento
delle proprie
finalità istituzionali,
il comitato
può istituire
al proprio
interno commissioni
permanenti
o temporanee.
Sempre
nell’ambito
delle competenze
attribuite
al comitato
di indirizzo
generale è stabilito
l’obbligo
per il consiglio
di amministrazione
di acquisire
il parere
del comitato,
obbligatorio
ma non vincolante,
per deliberare
in ordini
ai compiti
ad esso attribuiti.
L’art.
10 bis stabilisce
in dettaglio
le modalità operative
del suddetto
organo.
Per quanto
concerne,
invece, il
Consiglio
di Amministrazione,
al fine di
assicurare
un’adeguata
rappresentanza
del personale
del Corpo
di Polizia
penitenziaria
in seno a
tale organo
-così come
previsto
dal sopraindicato
Protocollo
di intesa
e del successivo
Accordo- è stato
aumentato
da 5 a 7
il numero
dei componenti
del predetto
organo, prevedendo
che due di
essi siano
necessariamente
reclutati
fra gli appartenenti
al corpo
di polizia
penitenziaria
ed uno fra
gli appartenenti
al comparto
ministeri.
Tutti
i componenti
saranno designati
dal Capo
del Dipartimento.
Sullo
stesso modello
del comitato
di indirizzo
generale è istituito
il “comitato
di indirizzo
locale” che
sostituisce
il comitato
di vigilanza
di cui all’articolo
13.
Dei
quattro componenti
dell’Amministrazione,
individuati
per sorteggio,
uno dovrà essere
scelto fra
il personale
del comparto
ministeri.
Anche
i compiti
sono stati
adeguati
a quelli
di indirizzo
del comitato
centrale.
Infatti,
alla funzione
di vigilanza
sulle attività del
gestore si è sostituita
la “formulazione
di proposte”.
Ciò anche
per evitare,
come è accaduto
in questi
anni, che
i componenti
del comitato
siano chiamati
a rispondere
dinanzi alla
Corte dei
conti per
presunti
ammanchi
verificatisi
nelle gestioni,
con la conseguente
difficoltà di
reperire
personale
disponibile
a ricoprire
tale incarico.
Articolo
1 - Finalitą.
Articolo 2 - Forme di assistenza.
Articolo 3 - Criteri di intervento.
Articolo 4 - Individuazione degli organi centrali.
Articolo 5 - Presidente.
Articolo 6 - Consiglio di amministrazione.
Articolo
7 - Attivitą del
consiglio di
amministrazione.
Articolo 8 - Segretario.
Articolo 9 - Collegio dei revisori
dei conti.
Articolo 10 - Comitato di indirizzo
generale.
Articolo 10 bis
- Funzionamento del Comitato di indirizzo
generale.
Articolo 11 - Individuazione
degli organi periferici.
Articolo 12 - Gestore.
Articolo 13 - Comitato di
indirizzo locale.
Articolo 14 - Compensi.
Articolo 15 - Patrimonio.
Articolo 16 - Entrate.
Articolo 17 - Esercizio finanziario.
Articolo
18 - Gestione delle attivitą.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Riferimenti
Legislativi
Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale
al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo
statuto dell'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria;
Visto
il decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri
in data 30 aprile 1997, recante emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 dell'11 giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000 «Modifiche
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, concernente
l'emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria»;
Ritenuta la necessità di sostituire lo statuto dell'Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
EMANA
il seguente statuto:
Titolo I
SCOPI
Art.
1. Finalita' ^
1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria, di seguito denominato: «Ente»,
dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art.
41, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, assicura
gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale
dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione
dell'opera che già prestano altri enti ed istituzioni
assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi
diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza
previste dall'art. 41, comma 2 della citata legge, secondo
le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La sede centrale dell'Ente é ubicata in Roma.
Art.
2. Forme di assistenza ^
1. L'Ente provvede:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento dei contributi scolastici, alla concessione di borse di
studio ai figli del personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione
penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente
ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro
particolare stato di necessità;
d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari
o montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire
l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché,
il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di
eccezionale importanza.
Art. 3. Criteri
di intervento ^
1. L'assistenza a favore degli orfani di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), viene effettuata mediante:
1) erogazione di sussidi e contributi il cui ammontare è determinato
in relazione alla situazione familiare anche economica, sino al raggiungimento
della maggiore età; per i più capaci e meritevoli i contributi
sono erogati anche negli anni successivi per la durata degli studi universitari;
2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;
3) ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, idonee a favorire
l'istruzione e la formazione.
2. L'assistenza scolastica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), viene effettuata
mediante:
1) contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli orfani, iscritti
a corsi di studio di ogni ordine e grado, che si trovino in condizioni di particolare
bisogno o per eccezionali motivi di salute o di famiglia. Tali contributi sono
commisurati all'ordine ed al grado dei corsi di studio ed alla situazione di
bisogno e non sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n.
2);
2) borse di studio a favore dei figli del personale e degli orfani, a cui possono
partecipare coloro che sono iscritti ad un corso di studio, di qualunque ordine
e grado.
3. I sussidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono concessi a domanda
degli interessati per spese impreviste sostenute in occasione di gravi eventi
straordinari di malattie comprese le patologie riconosciute ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per spese funerarie sostenute
in occasione del decesso di congiunti.
4. I premi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) possono essere concessi,
su proposta del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al
personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, che abbiano
determinato vantaggi per la collettività o da cui sia derivato un accresciuto
prestigio per l'Amministrazione penitenziaria.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il comitato di indirizzo
generale, determina, all'inizio di ogni anno, in relazione alla disponibilità finanziaria,
gli stanziamenti necessari al finanziamento degli interventi di cui ai commi
precedenti, le modalità di concessione e l'ammontare delle disponibilità finanziarie
da destinare al personale in quiescenza.
Titolo II
ORGANI
Capo I - Organi centrali
Art.
4. Individuazione degli
organi centrali ^
1. Sono organi centrali dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il segretario;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e)il comitato di indirizzo generale.
Art.
5. Presidente ^
1. Il capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
o un suo delegato, assume le funzioni di presidente dell'Ente
e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il presidente dell'Ente:
a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;
b) presiede il comitato di indirizzo generale di cui all'art. 10;
c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
d) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di
amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza, del consiglio stesso;
e) approva i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle
norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;
f) ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle
norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;
h) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto
consuntivo dell'esercizio e la situazione patrimoniale dell'Ente;
i) nomina, sentito il comitato di indirizzo generale, i gestori di cui all'art.
12.
Art.
6. Consiglio di amministrazione ^ Art.
4
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente e' cosi'
composto:
a) capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o un
suo delegato, che lo presiede;
b) sette componenti effettivi e sette supplenti designati dal capo del dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra tutto il personale in servizio
presso l'Amministrazione penitenziaria, assicurando la presenza di appartenenti
ai profili professionali del comparto ministeri ed al Corpo di Polizia penitenziaria
in numero rispettivamente non inferiore ad uno e due;
c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria dello Stato, designato dal Ministro dell'economia.
2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli supplenti,
designati ai sensi del comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia, restano in carica per un periodo di quattro anni e possono essere
confermati una sola volta per il quadriennio successivo in misura non superiore
alla metà dei componenti.
3. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i componenti
nominati nel corso del periodo.
4. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione é prevista
nei seguenti casi:
a) decesso;
b) rinuncia o dimissioni;
c) incompatibilità, determinata anche da conflitto di interessi;
d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;
e) impossibilità ad adempiere le funzioni;
f) richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al componente
di cui al comma 1, lettera c).
5. Nei casi di impedimento o di assenza del presidente e del suo delegato,
le funzioni di presidenza sono assunte dal più elevato in grado tra
i componenti di cui al comma 1, lettera h) e, a parità di grado, dal
più anziano.
6. Il segretario dell'Ente di cui all'art. 8 assume anche le funzioni di segretario
del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio stesso,
con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine
del giorno. In tali funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento
temporaneo, é sostituito con provvedimento del presidente dell'Ente.
7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, in via ordinaria,
almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti
la necessità o quando ne é fatta richiesta da almeno un terzo
dei consiglieri o da un terzo dei componenti del comitato di indirizzo generale,
con l'indicazione degli argomenti da trattare.
8. Per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno cinque
componenti, compreso il presidente; nessuna deliberazione è valida se
non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di
voti, prevale il voto del presidente.
9. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal
segretario e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
Art.
7. Attivita' del consiglio
di amministrazione ^
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato
di indirizzo generale di cui all'art. 10:
a) delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio di previsione
e, quando occorre, le relative variazioni, entro il mese di maggio dell'anno
successivo, il conto consuntivo dell'Ente;
b) delibera, in conformità con i criteri d'intervento di cui all'art.
3 e stabilendo le modalità ed i presupposti concreti, le erogazioni
previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e del presente statuto;
c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i regolamenti interni
dell'Ente, nonché, quelli particolari degli istituti, colonie, circoli
ed altre opere;
d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni,
sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili e in
genere tutti gli affari che interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilità finanziarie;
f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da effettuarsi dal fondo
di riserva ordinaria;
g) delibera, in conformità della normativa vigente in materia, le modalità per
l'assunzione e per il licenziamento di personale e l'eventuale affidamento
di incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo dell'attività svolta
dai gestori e di commissioni;
i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.
2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro della giustizia il bilancio
di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo dell'Ente,
deliberati dal consiglio di amministrazione.
Art.
8. Segretario ^ Art.
4
1. Il segretario dell'Ente é nominato dal consiglio
di amministrazione, su proposta del presidente, ed é scelto
tra i dirigenti contabili dell'Amministrazione penitenziaria
in possesso della specifica professionalità in ordine
alle attribuzioni di cui al comma 2.
2. Il segretario:
a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
b) cura la organizzazione e la gestione delle attività operative dell'Ente
di cui risponde al presidente;
c) coordina e controlla le gestioni contabili periferiche dell'Ente affidate
ai gestori. Per l'espletamento di tale attività potrà avvalersi
degli organi istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h);
d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle
norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;
e) provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonché alle
assegnazioni di fondi agli organi periferici secondo quanto previsto dall'art.
17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre
al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le
deliberazioni;
g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facoltà di
esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura
la conservazione;
i) esegue le direttive impartite dal presidente;
j) cura la tenuta della contabilità dell'Ente, dei libri e delle scritture
contabili, nonché della corrispondenza, conservandone gli atti ed i
relativi documenti;
k) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto
consuntivo e tutti gli altri documenti contabili e li invia al collegio dei
revisori dei conti;
l) é consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;
m) sottoscrive gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,
ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.
9. Collegio dei revisori
dei conti ^ Art.
4
1. Il controllo della gestione dell'Ente é affidato
ad un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto
dal Ministro della giustizia e composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di presidente;
b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'economia
e delle finanze tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della ragioneria dello stato;
c) tre revisori effettivi e tre supplenti, scelti fra i funzionari di ragioneria
dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni;
d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la consistenza di cassa;
e) invia al consiglio di amministrazione il verbale di ogni seduta del collegio;
f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento della gestione
dell'Ente e ad inviarla al consiglio di amministrazione ed al Ministro della
giustizia.
3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente ed
assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, alle quali devono essere
invitati.
4. I componenti del collegio restano in carica per quattro anni e possono essere
confermati in misura non superiore alla metà
degli stessi.
5. Allo scadere del quadriennio cessano dalle loro funzioni anche i revisori
nominati nel corso del periodo.
Art.
10. Comitato di indirizzo
generale ^ Art.
4
1. Il comitato di indirizzo generale é composto
dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell'ambito di ciascun comparto
del personale dell'Amministrazione penitenziaria. La rappresentatività é definita
ogni anno in base ai dati delle adesioni del personale alle
organizzazioni sindacali.
2. Il comitato di indirizzo generale propone al consiglio di amministrazione
gli orientamenti emersi in tema di programmazione generale delle attività dell'Ente,
di obiettivi strategici pluriennali o rispettive priorità, di linee
di indirizzo per la pianificazione annuale e verifica i risultati conseguiti.
3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere
più efficace la propria attività, il comitato di indirizzo generale
può istituire al proprio interno commissioni permanenti o temporanee.
Art.
10-bis. Funzionamento del comitato di indirizzo generale ^
1. Il comitato é presieduto dal presidente dell'ente,
o da un suo delegato.
2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige la seduta dei lavori.
3. Il presidente convoca il comitato di indirizzo generale ogni sei mesi e,
in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando
ne é fatta richiesta da un numero di componenti che rappresentino almeno
un terzo del comitato, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Alle sedute intervengono il segretario dell'Ente e il presidente del collegio
dei revisori. Il presidente può farsi assistere dai componenti del consiglio
di amministrazione nonché da dirigenti del Dipartimento.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ente.
6. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza
dei componenti.
Capo II - Organi periferici
Art.
11. Individuazione degli
organi periferici ^
1. Sono organi periferici dell'Ente:
a) il gestore;
b) il comitato di indirizzo locale.
Art.
12. Gestore ^
1. Il presidente, ai sensi dell'art. 5, lettera i), nomina,
per ciascuna sede, un gestore, scelto tra il personale in
servizio presso la sede stessa.
2. Il gestore:
a) é responsabile del normale funzionamento e della corretta conduzione
delle attività cui é preposto;
b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti alla gestione
alla quale é preposto, della cui opera risponde direttamente;
c) provvede agli acquisti, in osservanza delle direttive impartite dagli organi
centrali dall'Ente;
d) ha in consegna il denaro, le merci ed i materiali relativi alla sua gestione,
nonché, i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione,
dall'Amministrazione;
e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;
f) riscuote somme per conto dell'Ente;
g) formula agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di
indirizzo locale, proposte per migliorare il servizio;
h) tiene la contabilità, compila e sottoscrive i rendiconti da inviare
agli organi centrali dell'Ente;
i) accerta, con il concorso del comitato di indirizzo locale, i cali, le perdite
ed eventuali avarie delle merci;
l) propone agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di
indirizzo locale, il fuori uso di beni mobili in dotazione alla sua gestione
e ne esegue lo scarico dai rispettivi registri ad avvenuta autorizzazione da
parte dell'Ente;
m) provvede alla ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione;
n) esegue le deliberazioni del comitato di indirizzo locale in materia di destinazione
dei fondi da utilizzarsi in sede locale nell'ambito delle direttive generali
stabilite dal consiglio di amministrazione.
Art.
13. Comitato di indirizzo
locale ^
1. Il comitato di indirizzo locale é così composto:
a) direttore dell'istituto, o servizio penitenziario, scuola o istituto d'istruzione,
per le sedi decentrate, ovvero un dirigente designato dal capo del dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, per la sede del dipartimento, che lo
presiede;
b) quattro dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, che manifestino la
propria disponibilità ad assumere l'incarico, designati per sorteggio
tra quelli in servizio presso la sede interessata, di cui uno scelto tra il
personale appartenente ai profili professionali del comparto ministeri. Essi
restano in carica quattro anni e possono essere confermati.
2. Il comitato di indirizzo locale é convocato dal presidente, in via
ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se
ne presenti la necessità o quando ne é fatta richiesta da un
terzo dei componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. Alle sedute
del comitato di indirizzo locale può partecipare il gestore.
3. Il comitato di indirizzo locale:
a) formula proposte sull'attività che il gestore é tenuto a svolgere
in attuazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali dell'Ente,
ai quali riferisce direttamente sulle eventuali irregolarità riscontrate;
b) presenta annualmente una relazione agli organi centrali dell'Ente sull'andamento
delle attività svolte;
c) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali
dell'Ente atte a migliorare il servizio;
d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite e di eventuali
avarie delle merci;
e) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali
dell'Ente, in merito al fuori uso di beni mobili ed alla eventuale loro sostituzione;
f) delibera sulla eventuale destinazione degli utili riservati dal consiglio
di amministrazione alle attività locali nell'ambito delle direttive
generali stabilite dal consiglio di amministrazione.
Art.
14. Compensi ^
1. Per la partecipazione alle sedute, al Presidente ed
ai componenti degli organi statutari centrali e periferici,
sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare é stabilito
con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE
Art.
15. Patrimonio ^
1. Il patrimonio dell'Ente e costituito da:
a) beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente di assistenza
degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
b) beni mobili ed immobili derivanti dall'estinzione delle gestioni fuori bilancio
di cui al comma 5 dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
c) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro
titolo;
e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per eventuale investimento
di disponibilità finanziarie;
f) fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.
Art.
16. Entrate ^
1. Le entrate dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono in entrate
correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi effettuati presso istituti di credito;
c) dai proventi che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegna
all'Ente;
d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzioni di Enti o privati cittadini;
e) dagli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati, effettuata
presso gli istituti penitenziari, attribuiti dall'art. 41 della legge 15 dicembre
1990, n. 395;
f) da contributi mensili liberamente offerti dal personale dell'Amministrazione
penitenziaria;
g) dai proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni disciplinari al personale
del Corpo di polizia penitenziaria, mediante riassegnazione all'Ente con le
modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 12 ottobre
1956, n. 1214;
h) dai proventi derivanti dalla gestione delle attività, di cui al comma
1, lettera d), dell'art. 2 del presente statuto;
i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
l) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprietà;
c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Art.
17. Esercizio finanziario ^
1. L'esercizio finanziario é annuale e va dal 1° gennaio
al 31 dicembre.
Art.
18. Gestione delle attività ^
1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali,
l'Ente provvede con le modalità previste dal comma
4 dell'art. 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonché,
con i mezzi ed i locali di cui al comma 3 dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo
la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 febbraio 2008
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prodi
Il Ministro della giustizia
Scotti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2008
Ministeri istituzionali
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4,
foglio n. 192
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